REGOLAMENTO D’USO STADIO

REGOLAMENTO D’USO STADIO “SIMONETTA LAMBERTI”
(art. 1 septies D.L. 28/2008, convertito e modificato dalla Legge nr. 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono le aree di pertinenza , compresa l’area perimetrale estera. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’impianto sportivo “SIMONETTA LAMBERTI” in occasione dell’evento sportivo, sono regolati dal presente Regolamento D’Uso ne comportano l’accettazi- one da parte dello spettatore.

L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, on il conseguente allontanamento dall’impianto dei contravventori, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecu- niaria da 100 a 500 euro.

A tal fine, all’accesso ai varchi e per tutto il tempo della permanenza nell’impianto, il regolare titolo di accesso deve essere conservato dal possessore ed esibito ad ogni richiesta da parte del personale preposto ai control- li. La Società che gestisce l’evento sportivo può rifiutare l’ingresso all’impianto alle persone che abbiano violato il presente regolamento.

Si ricorda che le persone addette al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e ad assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto sono qualificate con il nome di steward e, nell’eserci- zio di tali funzioni, equiparate agli “incaricati di un pubblico servizio”, e quindi rientranti nella tutela normativa ex art. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del codice penale.

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

Il titolo di accesso allo stadio è strettamente personale e non è cedibili a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla legge in materia e dal club. Lo stesso sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente;

Se utilizzato da persona diversa dal titolare, il titolo di accesso verrà ritirato dal personale preposto ai controlli, salvo poi applicare le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza negli impianti sportivi;

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire, a richiesta dal personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso e il possessore dello stesso;

Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare solamente il posto a lui assegnato ed evidenziato sul titolo di accesso (biglietto o abbonamento) e non potrà spostarsi all’interno dell’impianto in zone diverse senza l’esp- ressa autorizzazione degli steward o della forze dell’Ordine per ragioni di ordine pubblico, l’Autorità di Pubbli- ca Sicurezza o la società che gestisce l’evento sportivo potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanen- za nell’impianto anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso;

L’ apertura dei cancelli, avviene di norma, 2 ore prima dell’inizio dell’incontro;

In ragione della necessaria verifica circa la rispondenza d’ identità tra il titolare del titolo di accesso e il suo possessore ed allo scopo di evitare lunghe attese agli ingressi, che potrebbero pregiudicare la visione della gara sin dal suo inizio , si consiglia agli spettatori di presentarsi ai varchi di ingresso con adeguato anticipo;

le coreografie e l’esposizione di striscioni consentiti devono essere richiesti, almeno sette giorni prima dell’evento, alla società che organizza l’evento. Quest’ultima, ottenuto il nulla osta delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, provvederà alla eventuale autorizzazione, che può essere anche estesa a tutta la stagio- ne calcistica.

Si ricorsa, inoltre, che sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti che potranno essere rilevati e contestati anche eventualmente attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza:

sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;

arrampicarsi/o sedersi sulle strutture dello stadio o delle pertinenze di esso, al di fuori dei posti a sedere appositamente indicati per accogliere i tifosi.

Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto o di sue pertinenze;

Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero altri strumenti per l’emissi- one di fumo o gas visibile;

Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche di grada- zione superiore a 5 gradi, pietre, bottiglie o contenitori di vetro, materiale imbrattante e/o inquinante, sistemi per la emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato e/o poten- zialmente idoneo ad arrecare comunque offesa alla persona o che l’Autorità di Pubblica Sicurezza presente all’impianto reputi vietato in relazione alle circostanze di tempo e luogo. All’uopo si rappresenta che la società che gestisce l’evento sportivo non provvede ad alcun servizio di custodia di oggetti che possano essere ritenuti non introducibili nell’impianto;

Introdurre o esporre striscioni, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrina politiche, ideologiche e religiose, asserzioni o concetti che incita- no all’odio razziale, etnico e religioso, tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora, se no espressamente auto- rizzati;

Introdurre ombrelli di qualsiasi dimensioni con o senza la punta;

Qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre manifestazioni di intolleranza xenofoba;

Qualsiasi forma di propaganda politica o di pubblicità personale;

Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 comma 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 7 della Legge n. 401/89 e successive modificazioni, ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitamento alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.

Si segnala, infine, che lo stadio è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 196 del 30 Giugno 2003. Il Trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.

Si sottolinea che l’eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalla normativa sulla sicurezza negli stadi ovvero qualsiasi altra violazione del presente regolamento d’uso comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che l’Autorità Giudiziaria, in caso di condanno, o Questore, nei restanti casi, possano emetterà carico del responsabile un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (cosiddetto D.A.SPO.) per un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di otto anni.

APPROVATO IN SEDUTO G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) del 18/06/2003